Art. 19 · Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

Art. 19

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Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 15 feb 2004
Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387#art-19