Art. 10 · Obiettivi indicativi regionali

Art. 10

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Obiettivi indicativi regionali

In vigore dal 15 feb 2004
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all', comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale. 2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione. 3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387#art-10