Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 29 gen 2004
1. I magistrati del Consiglio di stato e il prefetto componenti del Consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo. 2. I magistrati di cui al comma 1 sono collocati in posizione eccedente i posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-24;373#art-8