Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 29 gen 2004
1. Le questioni inerenti alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale sono rilevabili anche d'ufficio. 2. Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione. 3. Si osservano le disposizioni processuali previste per il Consiglio di Stato. 4. Ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa può, in qualunque stadio del processo, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tale caso, l'Adunanza plenaria è integrata da due magistrati della Sezione medesima. 5. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato.
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