Art. 8 · Imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero

Art. 8

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Imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero

In vigore dal 12 dic 2003
1. Per le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero le informazioni di carattere finanziario di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione su base annua e nei termini di cui al comma 4. 2. Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna impresa pubblica attiva nel settore manifatturiero e secondo le modalità specificate nel comma 3 sono le seguenti: a) la relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. I conti annuali e la relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, unitamente alla prassi contabile, alle dichiarazioni degli amministratori, alle relazioni settoriali e sull'attività, nonché le comunicazioni in merito alle riunioni degli azionisti ed eventuali altre informazioni salienti. Sono inoltre forniti i dati indicati nelle lettere seguenti, se e in quanto essi non sono stati inseriti nella relazione sulla gestione e nei conti annuali delle singole imprese pubbliche; b) la disponibilità di capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, con la specificazione delle forme in cui si configura tale disponibilità, avendo riguardo tra l'altro alle azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili, nonché ai relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di conversione; c) le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni; d) la concessione all'impresa di prestiti, compresi scoperti, nonché anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, nonché l'eventuale garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria; e) le garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i prestiti, con la specificazione delle condizioni e degli oneri a carico delle imprese per tali garanzie; f) i dividendi versati e gli utili trattenuti; g) le eventuali altre forme di intervento pubblico, compresa la rinuncia alla percezione di somme dovute ai poteri pubblici da un'impresa pubblica per il rimborso di prestiti e sussidi, il pagamento di imposte sulle società, di oneri sociali o altri oneri analoghi. 3. Le informazioni richieste al comma 2 sono fornite per tutte le imprese, il cui fatturato per l'anno finanziario più recente è risultato superiore a 250 milioni di euro. Le informazioni sopra richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese, comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono all'occorrenza i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonché quelle svoltesi direttamente tra le imprese e i poteri pubblici. Il capitale azionario di cui al comma 2, lettera b), comprende il capitale azionario proveniente direttamente dai poteri pubblici e quello eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche, compresi gli istituti finanziari, esterne o interne allo stesso gruppo ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario. Analogamente le informazioni di cui al comma 2 sono fornite separatamente per le singole imprese, nonché per la società holding, o sub-holding, che raggruppa varie imprese, se le vendite consolidate di tale società inducono a classificarla nella categoria delle imprese manifatturiere sopra definita. Per le imprese che dividono le proprie attività tra varie società giuridicamente distinte è ammessa un'unica relazione consolidata. Il consolidamento dovrà riflettere la realtà economica di un gruppo di imprese che svolgono la propria attività nello stesso settore o in settori strettamente collegati. Non sono sufficienti le relazioni consolidate provenienti da diverse società holding aventi natura puramente finanziaria. 4. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione con periodicità annua. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa interessata. Per le imprese che non pubblicano la relazione sulla gestione, le informazioni richieste sono presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio dell'impresa. Per la determinazione del numero di società cui si riferisce il sistema di notifica qui specificato, va fornito alla Commissione a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel settore l'elenco delle società interessate dal presente articolo, con il relativo fatturato. Tale elenco è aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno. 5. Sono fornite alla Commissione le eventuali altre informazioni che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente dei dati trasmessi. 6. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le modalità vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-11;333#art-8