Art. 6
6 / 9Contabilità separata
In vigore dal 12 dic 2003
1. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata sono tenute altresì:
a) alla separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte;
b) alla corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi, sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
c) alla chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati.
2. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata predispongono una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività non disciplinate da norme comunitarie specifiche e fanno salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-11;333#art-6