Art. 6 · Contabilità separata

Art. 6

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Contabilità separata

In vigore dal 12 dic 2003
1. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata sono tenute altresì: a) alla separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte; b) alla corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi, sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; c) alla chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati. 2. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata predispongono una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività non disciplinate da norme comunitarie specifiche e fanno salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-11;333#art-6