Art. 8
8 / 19Modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione durante le fasi di produzione
In vigore dal 13 feb 2004
1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unità di ammissione. Ciascuna partita di materiale di propagazione deve essere identificata tramite i seguenti elementi:
a) codice partita di materiale e numero del certificato principale, utilizzando i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002;
b) nome botanico;
c) categoria, ai sensi dell', comma 1, lettera 1);
d) destinazione;
e) tipo di materiale di base;
f) riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
g) regione di provenienza per i materiali di propagazione: "identificati alla fonte" e "selezionati", o se del caso, per altri materiali di moltiplicazione;
h) origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;
i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;
l) età e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);
m) se è geneticamente modificata.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall', comma 4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati". In tale caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, gli organismi ufficiali possono autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito delle categorie: "identificato alla fonte" e "selezionato", in particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unità di ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della stessa unità di ammissione, ma raccolti in annate diverse. In caso di mescolanza, gli organismi ufficiali rilasciano un nuovo certificato principale d'identità e provvedono affinché siano identificabili i riferimenti sul registro nazionale dei materiali di base dei relativi componenti, di cui all', secondo la seguente casistica:
a) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e soprassuoli nella categoria: "identificati alla fonte", la partita risultante viene certificata come "materiali di moltiplicazione provenienti da una fonte di semi";
b) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: "di origine sconosciuta";
c) laddove la mescolanza venga effettuata in conformità alle lettere a) e b) il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al comma 1, lettera f);
d) nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione derivi da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.
4. I materiali di moltiplicazione oggetto del presente decreto legislativo sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purchè integri e ben leggibili, conformi ai requisiti di cui al presente articolo. Nel caso delle sementi, la commercializzazione può avvenire esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui dispositivo di chiusura diventi inservibile una volta aperto.
5. La etichetta o il cartellino riportano, per ogni partita omogenea, le seguenti informazioni:
a) numero del certificato principale o di altro documento d'identificazione o del codice partita di materiale di moltiplicazione di cui al comma 1, lettera a), mediante il quale è possibile risalire a tutti i dati relativi del certificato principale, produttore, età del materiale, nome botanico, vivaio di provenienza;
b) il nome o il codice del fornitore;
c) il quantitativo fornito;
d) il nome botanico e in lingua corrente;
e) la regione di provenienza, almeno per i materiali: "identificati alla fonte" e "selezionati"; f) i termini: "ammissione provvisoria", per i materiali di moltiplicazione: "controllati";
g) se il materiale è stato propagato per via vegetativa;
h) se il materiale è geneticamente modificato.
6. Nel caso delle sementi, l'etichetta o il documento del fornitore di cui al comma 1 include, oltre alle informazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) le seguenti informazioni supplementari:
a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi;
b) la percentuale di germinazione del seme puro o, laddove la valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, la percentuale di semi vitali valutata sulla base di un metodo specifico;
c) il peso di 1000 unità di seme puro;
d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di semi vitali per chilogrammo.
7. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma 6, lettera b), non è stato concluso, gli organismi ufficiali possono autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerità.
8. Nel caso di piccoli quantitativi di sementi, definiti per ciascuna specie di cui all'allegato I dalla commissione tecnica, i requisiti di cui al comma 6, lettere b) e d), non si applicano. I quantitativi e le condizioni possono essere determinati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.
9. Nel caso di Populus spp. le parti di piante possono essere commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del fornitore presentino il numero di classificazione CE di cui al punto 2, lettera b) dell'allegato VII, parte C.
10. Se in relazione a una qualunque categoria di materiali forestali di moltiplicazione viene utilizzata un'etichetta, o altro elemento identificativo colorato, il documento di cui ai commi 4, 5 e 6 deve avere le seguenti colorazioni:
a) giallo: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "identificati alla fonte";
b) verde: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "selezionati";
c) rosa: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "qualificati";
d) blu: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "controllati".
11. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base costituiti da organismi geneticamente modificati, autorizzati con le modalità di cui all', tutti i cartellini e i documenti ufficiali:
a) recano la dicitura: "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati";
b) indicano la denominazione dell'evento di trasformazione o un codice unico di identificazione conforme alle disposizioni impartite in sede comunitaria.
12. I codici da attribuire ai diversi materiali di base per l'iscrizione ai registri sono i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002, eventualmente con l'aggiunta di altri stabiliti dalla commissione tecnica. I codici delle regioni di provenienza sono individuati con metodi omogenei, idonei a descrivere il territorio, in particolare dal punto di vista ecologico, definiti dalla commissione tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-8