Art. 7 · Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati,

Art. 7

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Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati,

In vigore dal 13 feb 2004
(Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati,) 1. Alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di base di cui all', comma 1, lettera a), consistenti in organismi geneticamente modificati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-7