Art. 6 · Certificati di provenienza e di identità clonale

Art. 6

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Certificati di provenienza e di identità clonale

In vigore dal 13 feb 2004
1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII. 2. Se un organismo ufficiale procede ad una successiva propagazione vegetativa ai sensi dell', comma 2, è rilasciato un nuovo certificato principale. 3. In caso di mescolanza ai sensi dell', comma 3, gli organismi ufficiali provvedono affinché i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e venga altresì rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione. 4. Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, alla sezione cloni forestali, non può essere rimosso dal luogo di conservazione o di produzione o dai locali di conservazione, senza che l'organismo ufficiale abbia rilasciato il relativo certificato d'identità clonale entro un termine massimo prefissato a decorrere dalla data della richiesta. 5. L'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, nonché i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale, sono autorizzati, se necessario, a certificare in via provvisoria la provenienza di materiali forestali di propagazione impiegati per ricerche e sperimentazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-6