Art. 3
3 / 19Requisiti dei materiali di base
In vigore dal 13 feb 2004
1. Gli organismi ufficiali provvedono affinché solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.
2. I materiali di base possono essere ammessi unicamente:
a) dagli organismi ufficiali, se soddisfano i requisiti di cui agli allegati II, III, IV o V, a seconda dei casi;
b) con riferimento a un'unità definita: "unità di ammissione".
Ciascuna unità di ammissione è identificata da un unico riferimento di registro.
3. Gli organismi ufficiali provvedono:
a) alla revoca della ammissione, ove non sussistono più i requisiti previsti dal presente decreto;
b) successivamente all'ammissione, al regolare controllo dei materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati".
4. Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, ed in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli organismi ufficiali possono non applicare i requisiti previsti al comma 2 e agli allegati II, III, IV e V, purchè siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE.
5. Gli organismi ufficiali, dandone comunicazione al Ministero, possono ammettere per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V, si può presumere che detti materiali di base soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per l'ammissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-3