Art. 17 · Clausola di cedevolezza

Art. 17

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Clausola di cedevolezza

In vigore dal 13 feb 2004
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/105/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-17