Art. 16
16 / 19Sanzioni
In vigore dal 13 feb 2004
1. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta dall' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.
2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.
3. Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all', od omette la comunicazione alle competenti autorità territoriali della consistenza del materiale di propagazione presente nelle proprie unità produttive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.
4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dagli , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate.
5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione delle autorità territoriali prevista all', si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.
6. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.
7. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato, di cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.
8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e 4, l'organismo ufficiale può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.
9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo, è soggetto alla sospensione della licenza di cui all' per un periodo di 5 anni.
10. Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-16