Art. 15 · Controllo

Art. 15

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Controllo

In vigore dal 13 feb 2004
1. Le modalità di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformità con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, è assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unità di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati. 2. Per le attività di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione. 3. Per le attività di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facoltà di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonché di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-15