Art. 11 · Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base

Art. 11

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Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base

In vigore dal 5 mag 2018
1. L'iscrizione nei registri regionali o provinciali dei materiali di base è effettuata secondo le modalità stabilite dagli organismi ufficiali, previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti negli allegati II, III, IV, V, che devono essere riportati su una apposita scheda tecnica. L'organismo ufficiale o l'autorità territorialmente competente informa i proprietari, almeno tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'organismo ufficiale o sull'Albo pretorio dell'autorità competente per territorio. 2. L'iscrizione di materiale di base qualificato o controllato può essere richiesta direttamente anche dal costitutore o dalla persona fisica o giuridica che ha eseguito le prove necessarie previste per queste categorie, e previa verifica dei requisiti minimi da parte degli organismi ufficiali. 3. Gli organismi ufficiali, sentita la commissione tecnica, definiscono i disciplinari o piani per la gestione dei materiali di base, e possono, altresì, promuovere gli interventi ritenuti opportuni per la loro tutela e il miglioramento, anche attraverso l'adozione di eventuali misure di incentivazione. 4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, è competente l'Osservatorio nazionale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, e che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti nè rimborsi spese comunque denominati.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-11