Art. 5 · Istituti non trasformati
Capo II

Art. 5

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Istituti non trasformati

In vigore dal 18 dic 2025
1. Con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata. 1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all', comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-10-16;288#art-5