Art. 81 · Attività di consulenza e assistenza alle parti
Titolo VIII

Art. 81

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Attività di consulenza e assistenza alle parti

In vigore dal 24 ott 2003
1. Le sedi di certificazione di cui all' svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276#art-81