Art. 25 · Norme transitorie e finali

Art. 25

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Norme transitorie e finali

In vigore dal 2 feb 2016
1. Il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'ENEA sono nominati entro sessanta giorni dall'approvazione del presente decreto legislativo e con il loro insediamento cessano gli organi attualmente in carica. 2. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, di cui all', continuano a trovare applicazione i regolamenti dell'ente attualmente vigenti. 3. Entro centottanta giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, di cui all', il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Ministro delle attività produttive un piano di razionalizzazione delle attività e funzioni non svolte direttamente dall'ENEA. 4. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, non si applica quanto disposto dall', comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, in merito al limite massimo del due mandati per il presidente di enti di ricerca. 5. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli , comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 settembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-25