Art. 22 · Vigilanza e controllo

Art. 22

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Vigilanza e controllo

In vigore dal 2 feb 2016
1. Il Ministro delle attività produttive vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento del suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva: a) le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate dal consiglio di amministrazione; b) il bilancio consuntivo dell'ente; c) la costituzione di società, consorzi ed altre forme associative di cui all' e i relativi statuti; d) la partecipazione dell'ente a società, consorzi ed altre forme associative di cui all'; e) le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento. 2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale dell'ENEA senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli ambiti di rispettiva competenza, i piani si intendono approvati. Sul piano annuale e sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti dal consiglio di amministrazione dell'ente e acquisiti nel termine perentorio di sessanta giorni, i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. 3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei revisori sono inviate al Ministro delle attività produttive entro il 30 aprile di ogni anno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, il bilancio si intende approvato ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. L'ENEA è soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall' della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-22