Art. 18 · Società di gestione

Art. 18

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Società di gestione

In vigore dal 2 feb 2016
1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA è autorizzata a costituire una società di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'ente. 2. Nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, la società di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attività produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA. 3. La società di cui al comma 1 può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre società il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalità proprie dell'ENEA.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-18