Art. 15 · Incompatibilità ed indennità

Art. 15

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Incompatibilità ed indennità

In vigore dal 2 feb 2016
1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, di direttore generale, di direttore di dipartimento e delle strutture di cui all', sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. 2. Il presidente dell'ENEA, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca dell'ente, nè possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA. 3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i direttori di dipartimento non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso ente, nè possono avere altri interessi diretti e indiretti nell'attività svolta da tali società. 4. Le indennità di carica del presidente e del vice presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ENEA, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-15