Art. 8
8 / 9Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
In vigore dal 23 ott 2003
1. L', comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di sicurezza passeggeri.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275#art-8