Art. 6 · Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

Art. 6

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Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

In vigore dal 23 ott 2003
1. All', comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;»; b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; f-ter) comunicare al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma non effettuate; mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; f-quater) mettere annualmente a disposizione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall' del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualità.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275#art-6