Art. 18
18 / 25Modifiche al testo unico della finanza - SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata
In vigore dal 22 ott 2003
1. Dopo l'articolo 43 del testo unico della finanza è inserito il seguente:
«Art. 43-bis (SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell';
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell';
f) lo statuto preveda:
1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-18