Art. 98 quinquies · Servizi obbligatori supplementari (ex art. 92 eecc; art. 82 cod. 2003)

Art. 98 quinquies

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Servizi obbligatori supplementari (ex art. 92 eecc; art. 82 cod. 2003)

In vigore dal 9 feb 2022
(Servizi obbligatori supplementari) (ex eecc; cod. 2003) 1. Il Ministero, sentita l'Autorità, può decidere di rendere accessibile al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-98-quinquies