Art. 41
Abrogato32 / 267Attuazione e controllo (ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003)
In vigore dal 18 ott 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione delle determinazioni di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-41