Art. 38 · Procedure di armonizzazione (ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003)

Art. 38

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Procedure di armonizzazione (ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003)

In vigore dal 24 dic 2021
(Procedure di armonizzazione) (ex eecc e Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-38