Art. 216 · Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni
Capo VII

Art. 216

262 / 267

Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni

In vigore dal 16 set 2003
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni 1. Le sanzioni previste dall', comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali. 2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-216