Capo VII
Art. 216
262 / 267Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni
In vigore dal 16 set 2003
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni
1. Le sanzioni previste dall', comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-216