Capo VII
Art. 215
261 / 267Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
In vigore dal 16 set 2003
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-215