Art. 204 · Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
Capo VI

Art. 204

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Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

In vigore dal 16 set 2003
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili 1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall'autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all', e di constatarne l'efficienza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-204