Capo V
Art. 193
239 / 267Navi da diporto: norme tecniche radionavali
In vigore dal 16 set 2003
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-193