Art. 178 · Spese per i collaudi e le ispezioni
Capo IIISez. III

Art. 178

161 / 267

Spese per i collaudi e le ispezioni

In vigore dal 28 apr 2024
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all' effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-178