Capo III›Sez. III
Art. 177
160 / 267Verbali di collaudo e di ispezione
In vigore dal 16 set 2003
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all', comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-177