Art. 175 · Vigilanza sul servizio radioelettrico
Capo IIISez. III

Art. 175

158 / 267

Vigilanza sul servizio radioelettrico

In vigore dal 16 set 2003
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente. 2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all', sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-175