Art. 168 · Esenzioni
Capo IIISez. II

Art. 168

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Esenzioni

In vigore dal 16 set 2003
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell' della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-168