Art. 16 · Diritti amministrativi
Capo II

Art. 16

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Diritti amministrativi

In vigore dal 1 gen 2026
1. Oltre ai contributi di cui all' e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all', comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all', comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione. 3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-16