Capo I
Art. 157
229 / 267Sanzioni civili.
In vigore dal 16 set 2003
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli e seguenti del codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell' della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-157