Art. 157 · Sanzioni civili.
Capo I

Art. 157

229 / 267

Sanzioni civili.

In vigore dal 16 set 2003
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli e seguenti del codice penale. 2. Per le indennità previste nella prima parte dell' della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-157