Art. 146 · Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
Capo I

Art. 146

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Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica

In vigore dal 16 set 2003
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica 1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-146