Parte IV›Capo V
Art. 129
201 / 267Emittenza privata
In vigore dal 16 set 2003
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all', comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-129