Art. 111 · Revoca
Parte IVCapo III

Art. 111

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Revoca

In vigore dal 16 set 2003
1. Le autorizzazioni di cui all' possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
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