Art. 103 · Sospensione - revoca - decadenza
Parte IVCapo I

Art. 103

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Sospensione - revoca - decadenza

In vigore dal 16 set 2003
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni. 2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
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