Art. 10
10 / 267Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi
In vigore dal 24 dic 2021
1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Restano ferme le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-10