Titolo IV
Art. 35 bis
39 / 44Sanzioni relative al Titolo III-bis
In vigore dal 11 dic 2016
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 75.000 chiunque viola:
a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:
1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1829/2003;
2) l'autorizzazione emessa dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli della direttiva 2001/18/CE;
3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente di cui all', comma 1, ai sensi dell', comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell', comma 3;
b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell', comma 6;
c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall', comma 5, lettera b), e dall', comma 3.
2. Al trasgressore è applicata con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'Autorità di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo è devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-35-bis