Art. 29 · Adeguamento degli allegati al progresso tecnico
Titolo IV

Art. 29

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Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

In vigore dal 6 set 2003
1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria, con apposito regolamento a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive; ogni qualvolta la nuova direttiva prevede poteri discrezionali per il proprio recepimento, il regolamento è adottato di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-29