Art. 26 ter
41 / 44Adeguamento dell'ambito geografico
In vigore dal 11 dic 2016
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM.
Tale richiesta è presentata nel corso della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed è comunicata all'Autorità nazionale competente di cui all', comma 1, e al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, dell', comma 5, o dalla ricezione del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell', comma 1, la decisione adottata ai sensi dell', comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell', in mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai sensi dell', il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all', comma 1, e quello per l'adozione della decisione di cui all', comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-26-ter