Art. 10 · Procedure differenziate e semplificate
Titolo II

Art. 10

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Procedure differenziate e semplificate

In vigore dal 6 set 2003
1. L'autorità nazionale competente, ove siano disponibili sufficienti evidenze scientifiche riguardo alle emissioni di taluni OGM in determinati ecosistemi e se gli OGM in questione soddisfano i criteri enunciati nell'allegato V, acquisito il parere della Commissione di cui all' e dei Ministeri di cui all', per quanto di rispettiva competenza, può presentare alla Commissione europea una proposta motivata al fine di ottenere un'autorizzazione alla applicazione di procedure differenziate o semplificate per tali tipi di OGM.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-10