Art. 18 · Indicazioni relative alle relazioni

Art. 18

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Indicazioni relative alle relazioni

In vigore dal 1 gen 2004
1. Con decreto del Ministro della salute, tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea, sono stabilite le modalità di raccolta, verifica e presentazione delle segnalazioni con dettagliate relazioni sugli eventi avversi o reazioni avverse, nonché sulle modalità di decodificazione riguardo alle reazioni avverse serie inattese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;211#art-18