Art. 15
15 / 17Designazione delle carni
In vigore dal 5 ago 2003
1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto il seguente prodotto:
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| Definizione | Designazione |
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|I muscoli scheletrici delle specie|Carne (i) seguita (e) dal nome|
|di mammiferi e di uccelli |della (e) specie animale(i) da|
|riconosciute idonee al consumo |cui proviene (provengono) o |
|umano con i tessuti che vi sono |dal qualificativo relativo |
|contenuti o vi aderiscono, per i |alla specie. |
|quali il tenore totale di grasso e| |
|di tessuto connettivo non supera i| |
|valori di seguito indicati e | |
|quando la carne costituisce | |
|ingrediente di un altro prodotto | |
|alimentare. | |
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1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella seguente:
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| Specie animale |Grasso (%)|Tessuto connettivo (%)|
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|Mammiferi, esclusi conigli e suini,| | |
|miscugli di specie con predominanza| | |
|di mammiferi |25 |25 |
+-----------------------------------+----------+----------------------+
|Suini |30 |25 |
+-----------------------------------+----------+----------------------+
|Volatili e conigli |15 |10 |
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2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore di "carne di" deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura "carne di", l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, può essere designato con tale nome.
3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina.
4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'.
5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalla definizione di "carne" di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale.
6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda.
7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantità.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-15