Art. 14
14 / 17Formaggi freschi a pasta filata
In vigore dal 5 ago 2003
1. Il comma 3 dell' del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
«3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:
a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure
b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure
c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-14