Art. 4 · Piani operativi di emergenza
Capo I

Art. 4

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Piani operativi di emergenza

In vigore dal 6 set 2003
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, conclude ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, accordi concernenti i piani operativi di emergenza in cui sono illustrate le azioni da intraprendere senza indugio qualora si constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o per l'ambiente e in cui sono precisati competenze, responsabilità e circuiti di trasmissione delle informazioni. Tali piani sono aggiornati, secondo la necessità, in funzione dell'evoluzione dell'organizzazione dei servizi di controllo e alla luce delle esperienze acquisite anche tramite eventuali simulazioni. 2. I piani di cui al comma 1 e le relative modifiche vengono comunicati dal Ministero della salute alla Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223#art-4