Capo IV
Art. 12
12 / 19Obblighi di comunicazione
In vigore dal 6 set 2003
1. Il titolare dello stabilimento, direttamente o per il tramite del responsabile dello stabilimento, informa immediatamente il Ministero della salute, le autorità sanitarie e, se del caso, quelle ambientali competenti per territorio, nel caso in cui dispone di informazioni che inducono a ritenere che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale supera i limiti massimi previsti dall'allegato 11, parte A, della direttiva 1999/29/CE, o non è conforme alle disposizioni del presente decreto e presenta, a causa di tale non conformità, un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. Il titolare dello stabilimento, direttamente o per il tramite del responsabile dello stabilimento, è tenuto, inoltre, a fornire tutte le informazioni che consentono di identificare con precisione il prodotto o la partita in questione, una descrizione completa del rischio che esso presenta e tutte le indicazioni disponibili che risultano utili ai fini della rintracciabilità del prodotto, nonché ad adottare gli interventi necessari per prevenire rischi per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare dello stabilimento che ometta di adempiere agli obblighi di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 a Euro 10.000,00.
3. Agli stessi obblighi di informazione di cui al comma 1 è tenuto il personale dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali deputato alla sorveglianza e al controllo, nonché i responsabili dei laboratori di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223#art-12